Ai sensi dell'articolo 18 della Legge sull'intermediazione immobiliare (Gazzetta ufficiale 107/07, 144/12, 14/14, 32/19, di seguito: la Legge), FAMILY NEKRETINE d.o.o., OIB: 29630530571, Fažana (Comune di Fažana – Fasana), Via Dragogna 8 – Via Dragogna 8, in qualità di agente immobiliare, pubblica
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Le presenti Condizioni generali per la fornitura di servizi di intermediazione (di seguito: Condizioni generali di contratto) regolano il rapporto commerciale tra FAMILY NEKRETNINE d.o.o., in qualità di agente immobiliare, e la persona fisica o giuridica che stipula con l'agente un contratto scritto di intermediazione immobiliare.
Le presenti Condizioni generali per la fornitura di servizi di intermediazione (di seguito “Condizioni generali”) regolano il rapporto commerciale tra FAMILY NEKRETNINE d.o.o., in qualità di agente immobiliare, e la persona fisica o giuridica che stipula un contratto scritto di intermediazione immobiliare con l'agente.
SIGNIFICATO DEI TERMINI
Articolo 2.
Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto e del contratto di agenzia per la mediazione di transazioni immobiliari, alcuni termini e nomi hanno il seguente significato:
- L'agente immobiliare è la società FAMILY NEKRETNINE d.o.o., OIB: 29630530571, Fažana (Comune di Fažana - Fasana), Via Dragogna 8, autorizzata all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare e con sede legale nel territorio della Repubblica di Croazia, che soddisfa i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare (di seguito: l'intermediario).
- Il mandante è una persona fisica o giuridica che stipula un contratto di agenzia scritto per transazioni immobiliari con un agente immobiliare (venditore, acquirente, locatario, locatore, proprietario, inquilino e altri possibili partecipanti a transazioni immobiliari).
- Una terza parte è una persona che un agente immobiliare cerca di mettere in contatto con il mandante al fine di negoziare la conclusione di transazioni legali relative a un determinato immobile.
- I servizi di agenzia immobiliare sono le attività di intermediazione volte a mettere in contatto un committente e un terzo, nonché a negoziare e preparare la conclusione di transazioni legali relative a un determinato immobile, in particolare in relazione all'acquisto, alla vendita, allo scambio, alla locazione, al leasing e simili.
- La commissione di intermediazione è l'importo che il committente è tenuto a pagare all'intermediario per i servizi di intermediazione nel mercato immobiliare.
- I beni immobili sono costituiti da appezzamenti di terreno, insieme a tutto ciò che è permanentemente collegato al terreno, sulla sua superficie o al di sotto di essa, in conformità con le disposizioni della normativa generale sulla proprietà e altri diritti reali.
- Un agente immobiliare è una persona fisica iscritta nel Registro degli agenti immobiliari e, in quanto tale, è dipendente di un agente immobiliare o collabora con un agente immobiliare nell'ambito di un accordo di cooperazione commerciale.
CONTRATTO DI AGENZIA PER LA VENDITA DI IMMOBILI
Articolo 3.
Con il contratto di mediazione immobiliare (di seguito: il contratto di mediazione), l'agente si impegna a cercare e mettere in contatto con il mandante una persona per la negoziazione e la conclusione di una specifica transazione legale relativa al trasferimento o alla creazione di un diritto specifico su un immobile, e il mandante si impegna a pagargli una commissione di intermediazione specificata se tale transazione legale viene conclusa.
Il contratto di intermediazione è stipulato per iscritto a tempo determinato, normalmente per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO
Articolo 4.
L'intermediario si impegna, nello svolgimento dei servizi di intermediazione o di altre attività connesse all'operazione oggetto dell'intermediazione, ad agire con maggiore diligenza, in conformità con le regole e le consuetudini professionali (la diligenza di un professionista competente).
Articolo 5.
L'intermediario si impegna in particolare a svolgere le seguenti attività:
- cercare di trovare e mettere in contatto con il committente una persona allo scopo di concludere una transazione mediata,
- informare il cliente del prezzo medio di mercato di un immobile simile,
- ottenere ed esaminare i documenti che attestano la proprietà o un altro diritto reale sul bene in questione,
- intraprendere le azioni necessarie per presentare l'immobile sul mercato, pubblicizzarlo in modo adeguato e svolgere tutte le altre azioni concordate nel contratto di agenzia per la vendita di immobili che vanno oltre la normale presentazione, per le quali l'agente ha diritto a commissioni speciali concordate in anticipo,
- organizzare visite agli immobili,
- mediare nelle trattative e adoperarsi per concludere un contratto,
- mantenere riservati i dati personali del mandante e, su istruzione scritta del mandante, trattare come segreto commerciale le informazioni relative alla proprietà per conto della quale l'agente agisce, o in relazione a tale proprietà o alla transazione per conto della quale l'agente agisce,
- se l'oggetto del contratto è un terreno, verificare la destinazione d'uso del terreno in conformità con le norme di pianificazione territoriale applicabili a tale terreno,
- informare il mandante di tutte le circostanze a lui note o che dovrebbero essergli note e che sono rilevanti ai fini dell'operazione prevista.
Articolo 6.
L'intermediario non è responsabile per l'inadempimento da parte del mandante e del terzo degli obblighi previsti dal contratto stipulato tra il mandante e il terzo, avente ad oggetto l'immobile per il quale l'intermediario ha agito in qualità di intermediario.
Articolo 7.
Con la sottoscrizione del contratto di intermediazione, che contiene una specifica dichiarazione in tal senso, il mandante acconsente alla raccolta dei propri dati personali da parte dell'intermediario – nome, cognome, indirizzo, OIB, data di nascita e numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail (di seguito: dati personali) e che questi possano essere trattati per finalità commerciali.
Non è considerata una violazione dell'obbligo di riservatezza la divulgazione di informazioni relative alla proprietà alle parti con cui l'agente immobiliare sta cercando di mettere in contatto il mandante, qualora ciò sia strettamente necessario affinché l'agente adempia ai propri obblighi ai sensi del contratto di agenzia stipulato con il mandante.
Articolo 8.
Si ritiene che l'intermediario abbia messo in contatto il venditore o il locatore, in qualità di mandante, con un terzo allo scopo di negoziare e concludere l'operazione giuridica mediata se ha consentito al mandante di entrare in contatto con tale parte, e in particolare:
- se l'intermediario ha direttamente accompagnato o invitato una terza parte a visionare l'immobile o
- se l'intermediario ha organizzato un incontro tra il mandante e un terzo allo scopo di negoziare la conclusione di un negozio giuridico o
- se l'intermediario ha comunicato a terzi il nome completo/ragione sociale e il numero di telefono del mandante o della persona autorizzata a concludere il negozio giuridico, oppure ha comunicato l'ubicazione esatta dell'immobile, sia di persona che tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (e-mail, Viber, SMS, WhatsApp, ecc.).
Si considera che l'intermediario abbia messo in contatto l'acquirente o il locatario, in qualità di mandante, con un terzo allo scopo di negoziare e concludere l'operazione giuridica mediata se ha consentito al mandante di entrare in contatto con tale persona, e in particolare:
- se l'intermediario ha direttamente accompagnato o indirizzato il mandante a visionare l'immobile in questione o
- se l'intermediario ha organizzato un incontro tra il mandante e un terzo allo scopo di negoziare la conclusione di un negozio giuridico o
- se l'intermediario ha comunicato al mandante il nome completo/ragione sociale, il numero di telefono/cellulare del proprietario dell'immobile o della persona autorizzata a concludere la transazione legale, oppure ha comunicato l'ubicazione esatta di un immobile specifico o fornito dati provenienti da geoportali, dal registro catastale o dal registro fondiario relativi a tale immobile, e tutto ciò è stato comunicato di persona o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (e-mail, Viber, SMS, WhatsApp, ecc.).
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 9.
Il Committente, nell'instaurare il rapporto e nell'esercitare i diritti e gli obblighi previsti dal Contratto, dovrà attenersi ai principi di buona fede e correttezza e cooperare al fine di garantire il pieno e corretto adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti in tali rapporti.
Articolo 10.
Il Commissario si impegna a svolgere, in particolare, le seguenti attività:
- informare l'agente di tutte le circostanze rilevanti per l'esecuzione dell'incarico e fornire informazioni accurate sull'immobile e, se in suo possesso, mettere a disposizione per l'ispezione la planimetria, il permesso di costruire, la licenza edilizia o il certificato di agibilità dell'immobile oggetto del contratto e fornire all'agente la prova dell'adempimento degli obblighi nei confronti di terzi,
- fornire all'intermediario i documenti che attestano la loro proprietà dell'immobile o qualsiasi altro diritto reale sull'immobile oggetto del contratto e informare l'intermediario di tutti i gravami registrati e non registrati sull'immobile,
- consentire all'intermediario e a qualsiasi terza parte interessata a concludere la transazione mediata di ispezionare l'immobile,
- informare l'agente immobiliare di tutti i dettagli essenziali relativi all'immobile ricercato, che includono in particolare una descrizione dell'immobile e il prezzo,
- dopo la conclusione dell'operazione giuridica mediata, o del precontratto con cui si è impegnato a concludere l'operazione giuridica mediata, a pagare al mediatore la commissione di intermediazione,
- comunicare per iscritto all'agente immobiliare tutte le modifiche relative alla transazione per la quale hanno autorizzato l'agente, e in particolare eventuali modifiche relative alla proprietà dell'immobile.
- informare tempestivamente l'agente immobiliare dell'intenzione di stipulare un negozio giuridico (o un precontratto) relativo all'immobile, al fine di verificare se l'agente immobiliare li ha presentati alla persona con cui intendono concludere il negozio giuridico mediato, e, in caso contrario, non potrà invocare il fatto che l'intermediario non ha mediato in tale transazione legale e sarà tenuto a pagare all'intermediario la commissione concordata.
- che senza il previo consenso scritto dell'agente immobiliare, non divulgheranno a terzi informazioni relative agli immobili e ai proprietari degli immobili che hanno visionato tramite l'agente immobiliare, e che sono tenuti a trattare tutte le informazioni relative agli immobili ottenute dall'agente immobiliare come segreto commerciale.
- che non entrerà in contatto, senza l'intermediario e senza il suo esplicito consenso, con terzi con cui l'intermediario lo ha messo in contatto.
Articolo 11.
Il mandante non è tenuto ad avviare trattative per la conclusione di una transazione mediata con una terza parte individuata dall'intermediario, né a concludere un negozio giuridico, ma è responsabile nei confronti dell'intermediario per i danni causati qualora non abbia agito in buona fede e deve rimborsargli tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non può essere inferiore a un terzo né superiore alla commissione di intermediazione concordata per la transazione mediata.
Articolo 12.
Il mandante è tenuto, al momento di stipulare un negozio giuridico per il trasferimento o la costituzione di un diritto specifico su un bene immobile con un terzo oggetto del contratto di mediazione, a fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie che il mediatore è tenuto a raccogliere sul mandante e sul negozio giuridico, e che sono specificate dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
COMMISSIONE DI INTERMEDIAZIONE
Articolo 13.
L'intermediario ha diritto alla commissione concordata nel contratto di agenzia.
L'intermediario ha diritto all'intera commissione di intermediazione concordata al momento della conclusione dell'operazione giuridica mediata, o anche alla firma di un precontratto in cui il mandante si è impegnato a concludere l'operazione giuridica mediata, salvo diversamente previsto nel contratto di intermediazione.
L'IVA viene applicata sulla commissione di intermediazione.
Gli interessi legali sono dovuti sulle commissioni dell'intermediario che non vengono pagate in tempo.
Articolo 14.
Il mandante (venditore/locatore) è tenuto a pagare al mediatore la commissione concordata se conclude la transazione legale mediata con la persona presentatagli dal mediatore, con un membro della sua famiglia o con una persona per conto della quale un terzo ha visionato l'immobile tramite il mediatore o che ha visionato l'immobile con lui tramite il mediatore o a cui un terzo ha trasmesso informazioni sull'immobile ottenute dall'agente immobiliare, o a una persona giuridica che può essere collegata al terzo (ad esempio, se questi o un membro della sua famiglia è proprietario della persona giuridica o è un suo dipendente).
Il mandante (l'acquirente/locatario interessato) è tenuto a pagare all'agente immobiliare la commissione concordata se il proprio coniuge, partner civile, discendente, genitore o parente di linea diretta o collaterale, una persona legata al mandante da vincoli matrimoniali, una persona che ha visionato immobili con lui, o qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in qualche modo collegata al mandante (ad esempio, per vincoli di parentela in linea diretta o collaterale con le persone sopra menzionate, se il mandante è una persona autorizzata, fondatore, proprietario o dipendente del mandante, o è il datore di lavoro del mandante, ecc.) conclude un contratto o un precontratto per la vendita/scambio di un immobile con una persona con cui l'intermediario ha messo in contatto il mandante.
Il Committente (acquirente/locatario interessato) dovrà corrispondere all'Agente una somma pari al doppio della commissione concordata a titolo di penale contrattuale qualora, senza il consenso scritto dell'Agente, trasmetta a terzi qualsiasi informazione ricevuta dall'Agente in merito agli immobili e/o o i loro proprietari, con conseguente conclusione della transazione legale mediata tra tale persona o persone ad essa affiliate e il proprietario dell'immobile, e ciò avvenga entro 8 giorni dalla data di tale transazione legale (precontratto o contratto).
Articolo 15.
La commissione di intermediazione concordata include:
- lo svolgimento di tutte le attività di intermediazione specificate nell'articolo 5 delle presenti Condizioni generali di contratto
- i costi di redazione delle ricevute per il deposito, il precontratto e il contratto di vendita/scambio/locazione/noleggio.
La commissione di intermediazione concordata non include:
- risoluzione dei diritti di proprietà sull'immobile oggetto della mediazione
- modifica dello stato catastale dell'immobile oggetto dei servizi dell'agenzia
- i costi dei servizi aggiuntivi che superano le normali commissioni di intermediazione
- troškove javnog bilježnika, prijevoda, sudskih i upravnih pristojbi.
Articolo 16.
Nel caso di prestazioni e servizi che non rientrano negli obblighi dell'intermediario ai sensi dell'art. 5 delle presenti Condizioni Generali, e che l'intermediario esegue direttamente su richiesta del mandante, la tariffa oraria dell'intermediario è di 50,00 EUR / 376,72 kuna*, a meno che non si tratti di uno degli altri servizi il cui prezzo è definito nell'articolo 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Nel caso in cui vengano eseguiti gli atti e i servizi di cui al paragrafo precedente, oltre alla commissione oraria di intermediazione, il mandante rimborserà all'agente tutte le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione di tali atti (spese giudiziarie e amministrative, spese di trasporto, ecc.).
L'imposta sul valore aggiunto viene applicata su tutti gli importi delle commissioni e dei costi.
TASSO DI COMMISSIONE PER DETERMINATE MANSIONI LAVORATIVE
Articolo 17.
Salvo diversamente concordato nel contratto di intermediazione, il broker ha il diritto di addebitare al committente una commissione di intermediazione e le spese per altri servizi come segue:
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VENDITA E ACQUISTO |
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Commissione dell'agente immobiliare sulla vendita di un immobile (addebitata al venditore) |
3% + IVA, ma non inferiore a € 1.000,00 / 7.534,50 kuna* |
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Commissione di agenzia all'acquisto di un immobile (a carico dell'acquirente) |
3% + IVA, ma non inferiore a € 1.000,00 / 7.534,50 kuna* |
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SOSTITUZIONE |
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Commissione di intermediazione al momento del trasferimento della proprietà (addebitata a ciascun committente) |
3% + IVA, ma non inferiore a € 1.000,00 / 7.534,50 kuna* |
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LOCAZIONE E AFFITTO |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (addebitata al locatore) con durata del contratto di locazione pari o inferiore a 35 mesi |
100% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di intermediazione per l'affitto di immobili (addebitata al locatore) nel caso in cui la locazione abbia una durata compresa tra 36 e 50 mesi |
150% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (addebitata al locatore) con durata del contratto di locazione pari o superiore a 51 mesi |
200% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (addebitata al locatario) con durata del contratto di locazione pari o inferiore a 35 mesi |
100% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di intermediazione per l'affitto di un immobile (a carico dell'inquilino) nel caso in cui la locazione abbia una durata compresa tra 36 e 50 mesi |
150% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (addebitata al locatario) qualora il contratto di locazione abbia una durata pari o superiore a 51 mesi |
200% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di intermediazione per la locazione di un immobile (addebitata al locatore) con durata del contratto pari o inferiore a 35 mesi |
100% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di intermediazione per la locazione di un immobile (addebitata al locatore) con durata del contratto compresa tra 36 e 50 mesi |
150% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (addebitata al locatore) nel caso in cui il contratto di locazione abbia una durata pari o superiore a 51 mesi |
200% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (addebitata al locatario) con durata del contratto pari o inferiore a 35 mesi |
100% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di intermediazione per la locazione di un immobile (addebitata al locatario) con durata del contratto compresa tra 36 e 50 mesi |
150% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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Commissione di agenzia per la locazione di un immobile (a carico del locatario) nel caso in cui il contratto di locazione abbia una durata pari o superiore a 51 mesi |
200% dell'affitto mensile (una tantum) + IVA |
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ALTRI SERVIZI |
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Consulenza aziendale e coinvolgimento di intermediari |
50,00 € / 376,72 kuna* + IVA |
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Visita dell'agente/intermediario all'immobile per fornire un parere (se non è stato concluso alcun contratto) |
70,00 EUR / 527,41 kuna* + IVA |
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Valutazione immobiliare da parte di un perito/esperto qualificato nominato dal tribunale |
Come offerto |
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Servizio per ottenere un estratto del registro fondiario, una copia della mappa catastale, un certificato di proprietà e altri documenti dall'amministrazione statale, dagli enti locali e dagli enti regionali di autogoverno. |
20,00 € + IVA / 150,69 kuna* per documento (se disponibile presso la sede dell'intermediario) 50,00 € / 376,72 kuna* + IVA per documento + spese di viaggio al costo effettivo (se devono essere ottenuti al di fuori della sede dell'intermediario) |
*1 EUR = 7,53450 kuna
MEDIAZIONE PER PIÙ PARTI
Articolo 18.
Se l'intermediario ha stipulato un contratto di agenzia con entrambe (o più) parti di una determinata transazione legale, ha il diritto di addebitare la commissione di agenzia concordata a ciascuna delle parti per conto delle quali ha agito.
PRENOTAZIONE
Articolo 19.
L'intermediario è autorizzato dal mandante o da un terzo a ricevere, per un periodo determinato, l'importo monetario concordato a titolo di caparra di prenotazione per l'acquisto, la vendita, la locazione o il noleggio dell'immobile oggetto del contratto di mediazione (di seguito: l'importo di prenotazione).
Una volta ricevuto il deposito di prenotazione, l'immobile in questione non sarà più disponibile per essere visionato da altre parti, né sarà offerto come parte degli annunci dell'agenzia immobiliare.
Se una transazione legale mediata non viene conclusa entro il periodo di prenotazione, l'immobile torna ad essere disponibile per la visione da parte di altre parti e come parte degli annunci dell'agente immobiliare.
L'intermediario gestirà l'importo della prenotazione in conformità con un'istruzione separata per il prelievo dell'importo della prenotazione, in base alla quale sarà specificatamente concordato quale parte di tale importo, nel caso in cui la transazione legale mediata non venga conclusa, sarà trattenuta dall'intermediario.
CLIENTE ANONIMO
Articolo 20.
Quando un intermediario svolge servizi di intermediazione per conto di un mandante che desidera rimanere anonimo, l'intermediario non ha alcun obbligo di rivelare l'identità del mandante a terzi che intendono stipulare con esso un contratto legale fino a quando tale contratto non sia stato concluso.
Nel caso di cui al comma precedente, l'intermediario e il terzo stipulano un accordo di riservatezza dei dati.
CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE
Articolo 21.
Se l'immobile è di proprietà di una persona giuridica e, tramite l'intermediazione dell'agente, ha luogo la vendita delle quote societarie di tale persona giuridica, tutte le disposizioni delle presenti Condizioni Generali si applicano di conseguenza in tal caso, cosicché il Committente è tenuto a pagare all'intermediario la commissione di intermediazione prevista dal presente Contratto, a condizione che la base di calcolo sia il valore di mercato dell'immobile.
AGENZIA ESCLUSIVA
Articolo 22.
In base al contratto di agenzia, il mandante può impegnarsi a non assumere alcun altro agente per l'attività di agenzia, un impegno che deve essere espressamente concordato.
Con il contratto di agenzia, il mandante può impegnarsi non solo a non incaricare nessun altro agente per l'attività di agenzia, obbligo che deve essere espressamente concordato, ma anche a non cercare direttamente terzi per concludere l'attività di agenzia, e che, qualora un terzo li contattasse a tale riguardo, lo indirizzeranno all'intermediario.
Se durante il periodo di validità del contratto di agenzia esclusiva, il mandante ha concluso un negozio giuridico tramite un altro agente, per il quale l'agente esclusivo era stato incaricato di agire, il mandante è tenuto a pagare all'agente esclusivo la provvigione concordata, nonché eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti durante la mediazione di tale transazione.
Se ciò è stato specificatamente concordato nel contratto di agenzia esclusiva, il mandante è tenuto a pagare al mediatore la commissione concordata, nonché eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti durante la mediazione della suddetta transazione mediata, anche nel caso in cui la transazione legale mediata sia stata conclusa senza l'intervento di un altro mediatore, ovvero quando ha concluso tale transazione legale direttamente con una terza parte.
Al momento della stipula di un contratto di agenzia esclusiva, l'agente è tenuto a informare espressamente il preponente in merito al significato e alle conseguenze giuridiche di tale clausola.
INTERMEDIAZIONE
Articolo 23.
L'intermediario può trasferire il contratto di intermediazione ad altri intermediari. In tal caso, il mandante rimarrà in rapporto contrattuale solo con l'intermediario con cui ha stipulato il contratto, il quale, su richiesta del mandante, gli fornirà un elenco degli intermediari ai quali il contratto è stato trasferito.
INTERRUZIONE DEL RECLAMO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE
Articolo 24.
L'opposizione alla mediazione cessa con la scadenza del termine entro il quale è stata conclusa, se entro tale termine non è stato concluso il negozio giuridico per il quale è stata mediata o se una delle parti contraenti ha rinunciato, fermo restando che la procedura di rinuncia all'opposizione alla mediazione non può cadere in prescrizione, ovvero con l'intento di privare il mediatore del diritto al compenso di mediazione o di danneggiarlo consapevolmente.
In caso di sospensione dell'opposizione alla mediazione, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all'intermediario le spese sostenute per le quali era stato espressamente concordato che il datore di lavoro le avrebbe pagate separatamente.
Se entro 24 (in lettere: ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto di mediazione, il committente conclude un negozio giuridico con una terza persona che è il risultato dell'attività dell'intermediario prima della cessazione del contratto di mediazione, è tenuto a pagare all'intermediario l'intera provvigione concordata.
La rinuncia all'opposizione deve essere consegnata all'altra parte in forma scritta.
Se il termine di recesso non è espressamente stabilito nel contratto di mediazione, esso decorre dal giorno di ricezione della comunicazione scritta.
CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 25.
Con la firma dell'opposizione alla mediazione, il datore di lavoro dà il seguente consenso:
- che l'intermediario, in conformità con la legge sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e altre disposizioni di legge, raccolga, elabori e utilizzi i suoi dati personali e altri dati ai fini della trattativa di compravendita o di qualsiasi altra transazione legale relativa alla mediazione nel settore immobiliare e oggetto del presente contratto
- che è informato/a dell'intenzione di utilizzare i suoi dati personali e altri dati e del diritto di opporsi a tale utilizzo, che è informato/a dell'esistenza del diritto di accesso, rettifica e integrazione dei dati.
- che il consenso al trattamento dei dati personali è dato a tempo indeterminato, cioè fino al completamento della transazione di compravendita o di un altro atto giuridico relativo alla mediazione nel commercio immobiliare e oggetto del contratto di mediazione, nel rispetto di tutte le disposizioni della legge sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- che l'intermediario, al fine di realizzare i propri interessi (vendita/acquisto/scambio/locazione/affitto) relativi all'immobile oggetto del contratto di mediazione, fotografare e/o riprendere l'immobile in questione e pubblicare tali fotografie e/o riprese sui siti web dell'intermediario, su altri siti web e su annunci stampati utilizzati dall'intermediario, nonché preparare un cartello che pubblicizza la vendita dell'immobile e apporlo sull'immobile stesso, inserire i dati relativi all'immobile e al committente nella banca dati centrale dell'intermediario e preparare una presentazione dell'immobile da mostrare a terzi.
RINVIO DEL VERDETTO
Articolo 26.
Il committente ha il diritto di presentare un reclamo in relazione alla fornitura del servizio, alla qualità del servizio fornito e al reclamo per violazione delle disposizioni del contratto di mediazione.
Il ricorso di cui al comma precedente deve essere presentato esclusivamente in forma scritta all'indirizzo Fažana (Comune di Fažana - Fasana), Ulica Dragonja 8 – Via Dragogna 8 o all'indirizzo e-mail: info@family-nekretnine.hr. Una volta ricevuto il ricorso, viene avviata la procedura di risoluzione del ricorso. Il reclamo deve contenere i fatti e le prove su cui si basa.
Il mediatore cercherà di risolvere tutte le controversie relative alle offerte con i datori di lavoro in qualità di consumatori in modo pacifico e extragiudiziale. Il mediatore è tenuto a fornire una risposta scritta al datore di lavoro in merito alla fondatezza del reclamo presentato, in conformità con le precedenti clausole delle presenti Condizioni generali di contratto, entro un termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27.
Le presenti Condizioni generali di contratto entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla bacheca dell'intermediario e si applicano a tutti i datori di lavoro che hanno stipulato un contratto con l'intermediario dopo tale data.
Tutte le disposizioni delle Condizioni generali di contratto si applicano in modo corrispondente sia ai contratti di mediazione nella compravendita/scambio di immobili sia ai contratti di mediazione nella locazione/affitto di immobili.
Per tutto ciò che non è espressamente stabilito nelle presenti Condizioni generali di contratto, si applicheranno la Legge sull'intermediazione immobiliare, la Legge sui rapporti obbligatori e le altre norme vigenti nella Repubblica di Croazia.
Eventuali controversie con il datore di lavoro saranno risolte in modo amichevole dall'intermediario e, qualora non si raggiunga un accordo, la controversia sarà risolta dal tribunale competente per il luogo di residenza dell'intermediario.
Le presenti Condizioni generali di contratto sono state pubblicate sulla bacheca dell'intermediario il 10 settembre 2024.
FAMILY NEKRETNINE D.O.O.